ComGiova.it

Gionatan

Image

Cerca


Menu principale

· Home page

Informazioni
· News
· Diario News
· Argomenti
· Contenuti

Risorse
· FAQ
· Segnalaci


Forum - Ultimi post


2 Top Forum:
·  Le droghe:... (0/7)
·  Adolescenz... (1/6)

2 ultimi argomenti:
·  adolescenza e sos...
·  Le droghe: un mod...

4 Top Iscritti Attivi:
·  Samuela
(5 mess.)

·  Alice
(4 mess.)

·  snorkino
(2 mess.)

·  ale
(2 mess.)

Online

Ci sono 2 visitatori e
0 utenti on-line

Sei un utente non registrato. Puoi loggarti qui o registrarti liberamente cliccando qui.

Login

 Nickname

 Password

 Ricordami


Non hai ancora un account?
Registrati subito.
Come
utente registrato potrai
cambiare tema grafico
e utilizzare tutti i servizi offerti.


Statuto
.: Data Pubblicazione 11-Apr-2007 :: Letture:: 613 :: Stampa solo questa pagina :: Stampa pagina con tutte le sottopagine:.
contenuti
ART.1 – Costituzione.
E’ costituita un’Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata “COMUNITA’ GIOVANILE - ONLUS”

ART.2 - Sede
L’Associazione ha sede in Conegliano, via Ortigara n.131. Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il cambiamento di sede all’interno del Comune non comporta modifica statutaria. L’ambito di azione dell’Associazione è limitato alla Regione Veneto.

ART.3 – Durata
La durata dell’Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila-cinquanta) e potrà essere prorogata anche prima della scadenza del termine, con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci.

ART.4 - Scopo
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà civile, culturale e sociale.
E’ fatto divieto all’Associazione:
-         svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 5 del presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
-         distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

ART.5 – Oggetto attività
L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore del recupero di giovani portatori di disagio. A tal fine l’Associazione si propone di:

a)      mettere in atto, anche con l’aiuto di terzi estranei all’Associazione medesima, tutte le iniziative ritenute idonee alla prevenzione cura e reinserimento sociale di giovani a qualsiasi titolo portatori di forme di disagio;
b)      organizzare e condurre Comunità che abbiano come scopo fondamentale quello dell’Associazione stessa;
c)      organizzare e partecipare ad attività di carattere sociale, come convegni, pubblicazioni e altre iniziative territoriali.
L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni

ART.6 - Soci
Sono soci le persone od Enti che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e che verseranno, all’atto di ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, senza pregiudiziale alcuna,  che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, che non siano interdetti o incapaci di intendere e di volere e che non avendo interessi contrastanti con quelli della Associazione chiedano di collaborare e diano garanzia di continuità di collaborazione, di accettazione delle finalità e dei metodi propri dell’Associazione.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Il numero dei soci aderenti e associati è illimitato.
Le quote sono intrasferibili.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
ORDINARI: Appartengono a tale categoria tutte le persone che hanno un interesse diretto o indiretto alla realizzazione degli scopi sociali dell’Associazione, coloro che vogliono contribuire materialmente o idealmente alle finalità della stessa, nonché coloro che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dall’Associazione.
SOSTENITORI: Appartengono a tale categoria le persone fisiche che oltre al versamento del contributo associativo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, concorrono finanziariamente a sostenere l’Associazione.
OPERATORI e COLLABORATORI: Appartengono a tale categoria coloro che si impegnano nelle attività specifiche dell’Associazione, ovvero che prestano la propria competenza professionale per sostenere l’attività della stessa.
ONORARI: Appartengono a tale categoria le persone fisiche che hanno reso particolari servizi all’Associazione.

ART.7 – Perdita qualifica di socio.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità oppure indegnità.
E’ in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.
In linea con lo spirito dell’Associazione, ne viene escluso chiunque intenda farne parte per un qualche suo proprio interesse sia esso di lucro, di studio, o di semplice curiosità.
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
L’indegnità verrà sancita dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste in seduta ordinaria.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.8 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)      dal Fondo Sociale costituito dalle quote di iscrizione versate dai Soci Ordinari;
b)      dai contributi versati una tantum dai soci sostenitori e destinati ad incremento del Fondo Sociale;
c)      dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
d)      da donazioni, liberalità, lasciti testamentari che verranno disposti a favore dell’Associazione con specifica destinazione a costituire o potenziare sia il patrimonio mobiliare o immobiliare sia per favorire le iniziative previste dal presente statuto.
e)      da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART.9 - Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a)      contributi associativi annuali e straordinari dei Soci;
b)      dal frutto di convenzioni con enti pubblici e privati;
c)      redditi derivanti dal suo patrimonio;
d)      contributi ed elargizioni straordinarie di persone fisiche, società, enti pubblici o privati, donazioni, lasciti testamentari, liberalità, che non abbiano specifica destinazione a patrimonio;
e)      sponsorizzazioni, oblazioni, contributi pervenuti all’Associazione da terzi o dagli stessi soci.
f)       attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
g)      ogni altro tipo di entrata ammessa dalla Legge.

ART.10 -  Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Unitamente al bilancio consuntivo dovrà essere predisposto anche quello preventivo per l’anno in corso.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.11 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell'Associazione:
-         l'Assemblea dei soci;
-         il Consiglio direttivo;
-         il Presidente
-         il Tesoriere
-         il Collegio dei Probiviri.

ART.12 – Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ed è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
-         la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'Associazione:
-         il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale e il bilancio preventivo;
L'assemblea delibera inoltre in merito:
-         alla nomina del Presidente,  del  Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
-         agli indirizzi e direttive generali dell’Associazione,
-         ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Associazione.
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. E’ valida anche la convocazione fatta a mezzo fax o posta elettronica.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei probiviri, conferendo ad esso delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di due soci.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in sua mancanza dal vice-presidente ed in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. 
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e se ritiene il caso due scrutatori.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.
In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

ART.13 – Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri.
L’assemblea con una prima votazione eleggerà il Presidente e con una seconda eleggerà i sei membri del Consiglio, dei quali colui che avrà riportato più voti sarà il vicepresidente.
Il Consiglio eleggerà nel suo seno tra i suoi membri il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri e comunque almeno una volta all’anno.
La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza. In casi di particolare urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche telefonicamente almeno 1 (un) giorno prima dell’adunanza.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.
Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati dalla Legge e dal presente statuto all’Assemblea con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

ART.14 - Presidente
Al Presidente, o in sua assenza o impedimento al vice-presidente, spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio, nonché l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.  

ART.15 – Collegio dei Probiviri
Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alle competenze del Collegio dei Probiviri composto da tre membri nominati dall’Assemblea tra i propri Soci. Essi dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo inappellabilmente e senza formalità di procedura.

ART.16 - Tesoriere
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART.17 – Divieto di compensi
Tutte le cariche elettive sono gratuite. E’ consentito soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione nell’esercizio delle loro mansioni.

ART.18 – Scioglimento e liquidazione
L’Associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART.19 – Norme di rinvio
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460 e successive modificazioni.


Ulss7 Pieve di Soligo (TV)

Image

Ragione Sociale

Associazione Comunità Giovanile ONLUS
Via Ortigara, 131
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.60025 - Fax 0438.64927
P.Iva 00845350263
C.F. 91002140266
Comunità Terapeutica:
Tel. 04383.60397

Chat

Normal Rooms
Generale0 users

Nuovi Links

· VENETO SOCIALE (411)
· CO.VE.S.T (419)
· N.I.D.A. (395)
· DRONET (324)

News

Accesso Email Operatori

Image

Contatore Visite

Oggi:9
Questo mese:320
Quest'anno:5480
Totale:16107

Dal giorno 16 Lug 2006


Tutti i loghi e marchi in questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
I commenti sono di proprietà dei rispettivi autori, ed il resto © 2003-2007 è di nostra proprietà
Questo sito è stato creato con MaxDev, un sistema di gestione di portali scritto in PHP. MD-Pro è un software libero rilasciato sotto la licenza GNU/GPL Visualizzate le nostre news usando il file backend.php
Privacy Policy di questo sito

Powered by MD-Pro