 |
|
 |
Ci sono 2 visitatori e 0 utenti on-line
Sei un utente non registrato. Puoi loggarti qui o registrarti liberamente cliccando qui.
|
|
|
|
|
|
Statuto |
.: Data Pubblicazione 11-Apr-2007 :: Letture:: 613 :: :: :. |
|
contenuti
ART.1
– Costituzione.
E’ costituita un’Associazione non lucrativa di
utilità sociale denominata “COMUNITA’
GIOVANILE - ONLUS”
ART.2 - Sede
L’Associazione
ha sede in Conegliano, via Ortigara n.131. Essa potrà
istituire sedi
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove,
mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il cambiamento di sede
all’interno del Comune non comporta modifica statutaria.
L’ambito di
azione dell’Associazione è limitato alla Regione
Veneto.
ART.3 – Durata
La
durata dell’Associazione è fissata al 31
(trentuno) dicembre 2050
(duemila-cinquanta) e potrà essere prorogata anche prima
della scadenza
del termine, con deliberazione dell’assemblea straordinaria
dei soci.
ART.4 - Scopo
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà civile,
culturale e sociale.
E’ fatto divieto all’Associazione:
-
svolgere attività diverse da quelle menzionate
all’art. 5 del presente
Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
-
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla
Legge.
ART.5 – Oggetto attività
L’Associazione ha per
oggetto lo svolgimento di attività nel settore del recupero
di giovani
portatori di disagio. A tal fine l’Associazione si propone
di:
a)
mettere in atto, anche con l’aiuto di terzi estranei
all’Associazione
medesima, tutte le iniziative ritenute idonee alla prevenzione cura e
reinserimento sociale di giovani a qualsiasi titolo portatori di forme
di disagio;
b) organizzare e
condurre Comunità che abbiano come scopo fondamentale quello
dell’Associazione stessa;
c)
organizzare e partecipare ad attività di carattere sociale,
come
convegni, pubblicazioni e altre iniziative territoriali.
L'Associazione
può svolgere le sue attività in collaborazione
con qualsiasi altra
istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure
associarsi con altre istituzioni
ART.6 - Soci
Sono soci le
persone od Enti che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo a
maggioranza assoluta e che verseranno, all’atto di
ammissione, la quota
di Associazione che verrà annualmente stabilita dal
Consiglio.
Il
consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di
ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo
di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione
feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di
accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che
essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il
consiglio
direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto
diniego.
Possono
far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, senza
pregiudiziale alcuna, che hanno compiuto il diciottesimo anno
di età,
che non siano interdetti o incapaci di intendere e di volere e che non
avendo interessi contrastanti con quelli della Associazione chiedano di
collaborare e diano garanzia di continuità di
collaborazione, di
accettazione delle finalità e dei metodi propri
dell’Associazione.
Tutti
i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti
dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua
che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera
da assumere
entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per
un periodo temporaneo.
Il numero dei soci aderenti e associati è illimitato.
Le quote sono intrasferibili.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
ORDINARI:
Appartengono a tale categoria tutte le persone che hanno un interesse
diretto o indiretto alla realizzazione degli scopi sociali
dell’Associazione, coloro che vogliono contribuire
materialmente o
idealmente alle finalità della stessa, nonché
coloro che usufruiscono a
vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati
dall’Associazione.
SOSTENITORI: Appartengono a tale categoria le
persone fisiche che oltre al versamento del contributo associativo
annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, concorrono
finanziariamente a sostenere l’Associazione.
OPERATORI e
COLLABORATORI: Appartengono a tale categoria coloro che si impegnano
nelle attività specifiche dell’Associazione,
ovvero che prestano la
propria competenza professionale per sostenere
l’attività della stessa.
ONORARI: Appartengono a tale categoria le persone fisiche che hanno
reso particolari servizi all’Associazione.
ART.7 – Perdita qualifica di socio.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni,
morosità oppure indegnità.
E’ in facoltà di ciascun associato recedere
dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata
all'Associazione.
In
linea con lo spirito dell’Associazione, ne viene escluso
chiunque
intenda farne parte per un qualche suo proprio interesse sia esso di
lucro, di studio, o di semplice curiosità.
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice
Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.
Il
Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione
del socio che
non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio
Direttivo.
L’indegnità verrà sancita
dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste in seduta
ordinaria.
L'esclusione
ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del
provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per
le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non
condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il
collegio
arbitrale di cui al presente statuto; in caso l'efficacia della
deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia
del collegio
stesso.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano
cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i
contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione.
ART.8 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dal Fondo Sociale
costituito dalle quote di iscrizione versate dai Soci Ordinari;
b) dai contributi
versati una tantum dai soci sostenitori e destinati ad incremento del
Fondo Sociale;
c) dai beni mobili e
immobili di proprietà dell’Associazione;
d)
da donazioni, liberalità, lasciti testamentari che verranno
disposti a
favore dell’Associazione con specifica destinazione a
costituire o
potenziare sia il patrimonio mobiliare o immobiliare sia per favorire
le iniziative previste dal presente statuto.
e) da eventuali fondi
di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
ART.9 - Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) contributi
associativi annuali e straordinari dei Soci;
b) dal frutto di
convenzioni con enti pubblici e privati;
c) redditi derivanti
dal suo patrimonio;
d)
contributi ed elargizioni straordinarie di persone fisiche,
società,
enti pubblici o privati, donazioni, lasciti testamentari,
liberalità,
che non abbiano specifica destinazione a patrimonio;
e) sponsorizzazioni,
oblazioni, contributi pervenuti all’Associazione da terzi o
dagli stessi soci.
f)
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
g) ogni altro tipo di
entrata ammessa dalla Legge.
ART.10 - Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il
Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio
da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale.
Unitamente al bilancio consuntivo dovrà essere predisposto
anche quello preventivo per l’anno in corso.
La
bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo
approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti
presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo
volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
È fatto
divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili
e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita
dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che
per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed
unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno
essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle
attività
istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
ART.11 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell'Associazione:
-
l'Assemblea dei soci;
-
il Consiglio direttivo;
-
il Presidente
-
il Tesoriere
-
il Collegio dei Probiviri.
ART.12 – Assemblea dei soci
L'assemblea
dei soci è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6, in
regola con
il pagamento della quota associativa annuale, ed è ordinaria
e
straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
L'assemblea è altresì convocata ogni
qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene
sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto
degli associati.
All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
-
la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'Associazione:
-
il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale e il bilancio preventivo;
L'assemblea delibera inoltre in merito:
-
alla nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Probiviri;
-
agli indirizzi e direttive generali dell’Associazione,
-
ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'assemblea
può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per
deliberare
sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Associazione.
Le
convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a
ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la
riunione. E’ valida anche la convocazione fatta a mezzo fax o
posta
elettronica.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio
può farsi rappresentare da altro socio, purché
non sia membro del
consiglio direttivo o del collegio dei probiviri, conferendo ad esso
delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di due soci.
L’assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio di
amministrazione, in sua
mancanza dal vice-presidente ed in mancanza di entrambi
l’assemblea
nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e se
ritiene il caso due scrutatori.
Delle
riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente
e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
In prima
convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la
presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.
In
seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da
quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque
sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica
dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda
convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre
quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve
essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto
favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
ART.13 – Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da sette membri.
L’assemblea
con una prima votazione eleggerà il Presidente e con una
seconda
eleggerà i sei membri del Consiglio, dei quali colui che
avrà riportato
più voti sarà il vicepresidente.
Il Consiglio eleggerà nel suo seno tra i suoi membri il
Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono
rieleggibili.
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo
ritiene
opportuno o su richiesta di due consiglieri e comunque almeno una volta
all’anno.
La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da
spedirsi o recapitarsi non meno di 5 (cinque) giorni prima
dell’adunanza. In casi di particolare urgenza il Consiglio
potrà essere
convocato anche telefonicamente almeno 1 (un) giorno prima
dell’adunanza.
Per la validità delle deliberazioni occorre la
presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di
parità
prevale il voto di chi presiede.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.
Il
consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due
consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il
Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione
successiva,
in ordine alla sua sostituzione.
Il consigliere così nominato resterà in carica
sino alla successiva assemblea.
Al
Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di
ordinaria che straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli
riservati dalla Legge e dal presente statuto all’Assemblea
con facoltà
di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I
poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a
membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare
il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali
dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa
annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il
bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della
gestione.
ART.14 - Presidente
Al Presidente, o in sua
assenza o impedimento al vice-presidente, spetta la rappresentanza
dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con
facoltà, in
particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e
postali.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati
dell’assemblea e del Consiglio, nonché
l'aggiornamento e la tenuta del
libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei
verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni
momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di
chiederne, a
loro spese, estratti.
ART.15 – Collegio dei Probiviri
Tutte
le eventuali controversie tra associati e tra questi e
l’Associazione o
i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra
giurisdizione, alle competenze del Collegio dei Probiviri composto da
tre membri nominati dall’Assemblea tra i propri Soci. Essi
dureranno in
carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo
inappellabilmente e senza formalità di procedura.
ART.16 - Tesoriere
Il
tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene
contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la
tenuta dei
libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio
consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione
contabile.
ART.17 – Divieto di compensi
Tutte le cariche
elettive sono gratuite. E’ consentito soltanto il rimborso
delle spese
sostenute per conto dell’Associazione
nell’esercizio delle loro
mansioni.
ART.18 – Scioglimento e liquidazione
L’Associazione si scioglie per delibera
dell’assemblea o per inattività
dell’assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea
che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o
più
liquidatori stabilirà i criteri di massima per la
devoluzione del
patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni
dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3
comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno
l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante
in identico
o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa
destinazione imposta dalla Legge.
ART.19 – Norme di rinvio
Per
tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro
1°,
Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.
Lgs. 4
dicembre 1997 N. 460 e successive modificazioni.
|
| |
|
 |
|
 |
Associazione Comunità
Giovanile ONLUS
Via Ortigara, 131
31015 Conegliano (TV)
Tel.
0438.60025 - Fax 0438.64927
P.Iva 00845350263
C.F. 91002140266
Comunità
Terapeutica:
Tel. 04383.60397
|
|
 |
|
 |
| Oggi: | 9 | | Questo mese: | 320 | | Quest'anno: | 5480 | | Totale: | 16107 |
Dal giorno 16 Lug 2006
|
|
|